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Documenti di viaggio.

MessaggioInviato: 24/06/2010, 8:55
da palaz
Apro un topic per approntare un elenco dei documenti di viaggio necessari nei vari paesi, fermo restando che chi ha il passaporto non ha problemi.

-SERBIA: il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto che dal 12 giugno 2010 i cittadini italiani possono far ingresso in Serbia con la sola carta d'identità valida per l'espatrio.

MINORI

Un primo elenco di Paesi che riconoscono il certificato con fotografia rilasciato ai minori di anni 15 (dopo c'è la C.I.)
Austria, Cipro, Croazia*,Irlanda,Lettonia, Lituania, Norvegia,Romania, Spagna,Svezia**, Svizzera,Turchia***.
*= solo se i minori sono accompagnati dai genitori o persone da essi delegate.

**= solo se indicato il possesso della cittadinanza italiana.

***=valido solo per l'attraversamento delle frontiere internazionali aeroportuali e marittime e terrestri con Grecia e Bulgaria.

Non è valido il suddetto documento (cd. lasciapassare) nei seguenti stati: Bosnia Erzegovina,Estonia,Islanda,Marocco,Mauritius, Macedonia,Slovacchia e Ungheria.
(fonte MAE e Ministero Interno)

Re: Documenti di viaggio.

MessaggioInviato: 06/07/2010, 9:00
da palaz

Re: Documenti di viaggio.

MessaggioInviato: 30/03/2011, 19:53
da palaz
Aggiorno il topic postando la circolare di gennaio 2011, consultabile sul sito della polizia dove dovrebbero nel caso di nuove disposizioni aggiornarla, http://img.poliziadistato.it/docs/ELENC ... colare.pdf

Re: Documenti di viaggio.

MessaggioInviato: 31/03/2011, 12:08
da geom.Calboni
Ottimo.
Mi è venuta un'idea 8-)

Re: Documenti di viaggio.

MessaggioInviato: 31/03/2011, 16:01
da palaz
geom.Calboni ha scritto:Ottimo.
Mi è venuta un'idea 8-)


illuminaci :) .

Re: Documenti di viaggio.

MessaggioInviato: 31/03/2011, 19:29
da geom.Calboni
Aspetto il responso del tecnico 8-) Tra qualche mese :?

Re: Documenti di viaggio.

MessaggioInviato: 17/06/2011, 22:10
da palaz
Carta d'identità anche per i minori di 15 anni.

Dal 14 maggio Carta d'identità anche per i minori di anni quindici. L'innovazione contenuta nell'art. 10 c. 5 del D.L. 70/2011 che ha modificato l'art.3 del T.U.L.P.S. 773/1931

L' articolo 10, c. 5, del D.L. 70 del 14 maggio 2011, che ha modificato l'art.3 del T.U.L.P.S. 773/1931, ha previsto che la carta d'identità sia rilasciata a favore di tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro età. Il rilascio della Carta d'identità anche a favore dei minori di anni quindici rappresenta per i cittadini italiani residenti all'estero una conveniente soluzione alternativa al passaporto individuale per viaggiare nei Paesi che ne riconoscono la validità; invece per i minori residenti in Italia il documento in questione si affianca al certificato di nascita con fotografia vidimato dalla questura, che pur mantenendo la sua validità, ha spesso generato disagi all'utenza.
Con tale disposizione l'ordinamento italiano si è adeguato alle disposizioni comunitarie in materia di carta d'identità, in particolare al Regolamento (CE) n. 2252/2004 ed a quello n. 444/2009, che hanno determinato l'adozione del passaporto elettronico.
La validità del documento è fissata in tre anni fino al compimento dei tre anni di età del titolare; di cinque anni fino al raggiungimento della maggiore età dello stesso e di dieci anni a partire dai diciotto anni, analogamente alla validità del passaporto disciplinata dall'articolo 17 della Legge 21 novembre 1967 n. 1185.

La Circolare n. 7677 del 26 maggio 2011 del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha puntualizzato i vari aspetti connessi al rilascio della carta d'identità ai minori.

Articolo 10 comma 5 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n.70
All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.";
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni";
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.".

( http://www.libertaciviliimmigrazione.in ... _anni.html )