Statuto

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Articolo 1. Costituzione dell’Associazione
È costituita l’Associazione di Viaggiatori Indipendenti denominata OTRA.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 2. Carattere dell’Associazione
OTRA non ha scopo di lucro. L’attività svolta dai soci in virtù delle cariche ricoperte nell’Associazione non è e non sarà retribuita.
Le spese, regolarmente documentate, sostenute dai soci per lo svolgimento di attività istituzionali possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate oppure se successivamente ratificate dal Consiglio Organizzativo o dall’Assemblea dei soci.

Articolo 3. Scopo dell’Associazione
L’Associazione promuove ed organizza eventi volti a stimolare, favorire, approfondire la cultura del viaggio e a divulgare e rafforzare la conoscenza delle tematiche culturali, sociali, politiche e ambientali dei paesi interessati.
L’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di: organizzare eventi culturali, ricreativi e sportivi; organizzare conferenze, viaggi con accompagnatori e guide locali; curare l’assistenza legale ed organizzativa dei viaggiatori; sostenere pubblicazioni editoriali, custodire un archivio librario, fotografico, cartografico e cinematografico.

Articolo 4. Principi generali per l’attività associativa
Ogniattività associativa deve seguire criteri di efficienza, efficacia, sobrietà economica, buon andamento, trasparenza, ragionevolezza, eccellenza.
OTRA ripudia il pressappochismo, l’inconcludenza e la superficialità organizzativa.
Pur operando nel rispetto dei principi richiamati, l’Associazione non risponde in alcun modo della inesattezza della informazioni fornite e della incolumità fisica e psichica di coloro che richiedono la sua assistenza.

Articolo 5. Principi generali per i titolari di cariche ufficiali
Tutti coloro che, soci o non soci, ricoprono cariche ufficiali nell’Associazione, devono essere scelti in base a criteri di disponibilità, professionalità, probità, affidabilità, abnegazione, dedizione. Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata del mandato. L’organo preposto all’elezione o alla nomina vigila su eventuali conflitti di interessi.
I titolari di cariche ufficiali si impegnano alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali in modo gratuito, all’osservanza dello Statuto e degli atti emessi dagli organi associativi.
I titolari di cariche ufficiali devono adempiere il proprio compito con disciplina ed onore nell’interesse dell’Associazione, astenendosi da ogni azione od omissione che possa lederne, anche potenzialmente od apparentemente, il prestigio.

Articolo 6. Fondo comune ed entrate
Il fondo comune dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e dai versamenti effettuati dai soci. Questi ultimi dovranno effettuare i versamenti nella misura stabilita dal Consiglio Organizzativo.
Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) le quote associative annuali stabilite dal Consiglio Organizzativo;

b) gli eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea dei soci in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario;

c) gli eventuali contributi e/o finanziamenti di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e aziende pubbliche e private, erogati anche in base a norme dell’Unione Europea;

d) i versamenti volontari degli associati;

e) le sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi, di associati o di altre associazioni.

Le quote associative annuali devono essere pagate entro il giorno trenta gennaio di ogni esercizio sociale e sono dovute per tutto l’anno solare in corso.
È facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto al contributo associativo annuo. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, né in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall’Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all’Associazione stessa a titolo di versamento. Il pagamento della quota associativa annua o il versamento di ulteriori contributi non creano altri diritti di partecipazione o quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

Articolo 7. Gestione finanziaria e contabile
La gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dell’Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le indicazioni del Consiglio Organizzativo e le direttive della Corte dei Conti, ove istituita. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Organizzativo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
In nessun caso potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 8. Soci
I soci sono tutti gli iscritti all’Associazione in regola con il versamento del contributo ordinario annuo di iscrizione.
Tutti i soci hanno il diritto di voto in Assemblea. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione. Possono fare un uso sobrio, decoroso e responsabile del patrimonio culturale associativo e beneficiare dei servizi di consulenza offerti dall’Associazione.
I soci fondatori sono coloro risultano tali dall’atto costitutivo dell’Associazione.
I soci esperti sono coloro che, in base alla loro esperienza e preparazione, possono offrire un contributo concreto e qualificato al raggiungimento dei fini dell’Associazione.
I soci esperti formulano pareri non vincolanti su richiesta di un organo dell’Associazione; se invitati, partecipano alle riunioni del Consiglio Organizzativo senza diritto di voto.

Articolo 9. Ammissione del socio

Possono essere soci di OTRA i soggetti aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione. Il numero dei soci è illimitato e può essere composto da persone fisiche o giuridiche che:

a) condividano lo scopo e le modalità d’azione dell’Associazione;

b) non ledano il prestigio dell’Associazione.
Una persona giuridica iscritta agisce nella persona del legale rappresentante; una persona giuridica non può ricoprire una carica ufficiale all’interno dell’Associazione.
L’ammissione del socio avviene su richiesta scritta dell’interessato indirizzata al Direttore Organizzativo e da presentarsi ad un Consigliere Organizzativo o ad un Delegato Territoriale.
La richiesta di ammissione deve indicare i dati anagrafici completi del richiedente, la residenza, la cittadinanza, l’indirizzo di posta elettronica. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza dello Statuto dell’Associazione, di accettarne espressamente e interamente il contenuto, di impegnarsi ad osservarlo insieme a tutti gli altri atti emessi dagli organi associativi.
Il Consigliere Organizzativo od il Delegato Territoriale interpellati, valutati sommariamente i requisiti, accettano provvisoriamente o respingono la richiesta. In caso di accoglimento provvisorio, il Consigliere Organizzativo od il Delegato Territoriale interpellati trasmettono prontamente in cancelleria la richiesta di ammissione.
Il socio provvisoriamente ammesso, al momento dell’iscrizione, versa la quota associativa annuale, pena la revoca dell’ammissione provvisoria.
Nella prima riunione utile, il Consiglio Organizzativo ratifica o respinge l’iscrizione provvisoria.

Articolo 10. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può essere persa per almeno uno dei seguenti motivi:

a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto direttamente dall’interessato al Direttore Organizzativo;

b) decadenza, cioè, perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c) inosservanza delle disposizioni di legge o dello Statuto, ovvero mancato versamento della quota associativa annuale entro e non oltre i trenta giorni dalla diffida del Cancelliere;

d) comportamento contrastante con gli interessi dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Organizzativo decidere l’espulsione del socio, nel rispetto del presente Statuto e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell’esclusione ed avergli concesso un termine di quindici giorni per presentare eventuali repliche. L’istruttoria è di competenza del Cancelliere che agisce su richiesta di un Consigliere Organizzativo.
Il destinatario dell’ordinanza di espulsione può impugnare tale provvedimento, entro dieci giorni dalla notifica, dinanzi al Tribunale Arbitrale, ove istituito.

Articolo 11. Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Direttore Organizzativo;

c) il Consiglio Organizzativo;

d) il Cancelliere;

e) il Tesoriere;

f) la Corte dei Conti, ove istituita;

g) il Tribunale Arbitrale, ove istituito.

Articolo 12. Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali al momento del suo svolgimento; essi hanno diritto di voto per modificare lo Statuto e nominare gli organi sociali.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano e per voto singolo. Su decisione del Direttore Organizzativo e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. È ammesso l’intervento per delega ma nessun socio può riceverne più di cinque.
Gli atti ufficiali dell’Assemblea sono denominati risoluzioni.

Articolo 13. Convocazione dell’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Organizzativo;

b) su richiesta, indirizzata al Direttore Organizzativo, di almeno un terzo dei soci nel loro insieme;

c) su richiesta della Corte dei Conti, ove istituita.
Almeno venti giorni prima dell’adunanza, l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria è pubblicato sul sito internet dell’Associazione ed inviato tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail risultante dal libro dei soci.
In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma all’indirizzo risultante dal libro dei soci.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed eventualmente della seconda convocazione nel caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita.

Articolo 14. Costituzione e validità dell’Assemblea dei soci
L’Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

Articolo 15. Funzioni dell’Assemblea dei soci

L’Assemblea, in sede ordinaria:

a) discute e approva i rendiconti economici e finanziari;

b) elegge il Direttore Organizzativo, gli altri Consiglieri Organizzativi ed, eventualmente, i magistrati della Corte dei Conti e del Tribunale Arbitrale;

c) delibera sulle istruzioni d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

d) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Organizzativo.

L’Assemblea, in sede straordinaria, delibera:

a) sullo scioglimento dell’Associazione;

b) sulle proposte di modifica dello statuto;

c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Organizzativo.

Articolo 16. Direttore Organizzativo
Il presidente e legale rappresentante di OTRA è denominato Direttore Organizzativo.
È eletto dall’Assemblea ordinaria tra i soci iscritti da almeno sei mesi prima dell’elezione stessa; dura in carica un triennio e può essere immediatamente riconfermato.
Il Direttore Organizzativo dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Direttore Organizzativo spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci che nei riguardi di terzi.
Sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Organizzativo presiedendo tali adunanze.
Sentito il Cancelliere, può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In caso di assenza od impedimento temporaneo, le funzioni del Direttore Organizzativo sono esercitate dal Cancelliere.
Gli atti ufficiali del Direttore Organizzativo sono denominati decreti.

Articolo 17. Elezione e funzioni del Consiglio Organizzativo
I Consiglieri Organizzativi sono eletti dall’Assemblea ordinaria tra i soci iscritti da almeno sei mesi prima dell’elezione stessa; durano in carica un triennio e possono essere immediatamente riconfermati in tutto od in parte.
Il Consiglio Organizzativo:

a) delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predispone i rendiconti da sottoporre all’Assemblea;

c) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l’ordinaria amministrazione;

d) formula un parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Direttore Organizzativo;

e) stabilisce sedi operative ulteriori rispetto a quella legale;

f) indica l’ammontare della quota associativa annuale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato;

g) nomina e revoca i soci esperti assegnando loro, se necessario e sotto la sua responsabilità, la gestione di un settore di particolare interesse sociale;

h) conferisce le onorificenze dell’Associazione.
Il Consiglio Organizzativo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
Col consenso di tutti i Consiglieri, è possibile il voto tramite e-mail da inviarsi all’indirizzo ufficiale di posta elettronica dell’Associazione. I messaggi di voto, una volta stampati e sottoscritti dal Direttore Organizzativo e dal Cancelliere, valgono a tutti gli effetti come verbale di riunione.
Il Consiglio Organizzativo elegge tra i suoi membri il Cancelliere ed il Tesoriere.
Gli atti ufficiali del Consiglio Organizzativo sono denominati ordinanze.

Articolo 18. Composizione del Consiglio Organizzativo
Il Consiglio Organizzativo è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea ordinaria. Le prime nomine sono effettuate in sede di costituzione dell’Associazione.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento permanente di uno dei suoi membri, il Consiglio Organizzativo può procedere alla integrazione chiamando i primi non eletti oppure, in mancanza di questi, può procedere attraverso la cooptazione tra i soci.
Qualora per le cause sopra indicate, venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Organizzativo, questo decade e i Consiglieri residui devono convocare senza indugio l’Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio Organizzativo.

Articolo 19. Cancelliere
Il Cancelliere cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, il disbrigo degli affari generali ed il cerimoniale.
Redige i verbali delle sedute dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Organizzativo sottoscrivendoli assieme al Direttore Organizzativo. Provvede alla trascrizione dei verbali nel rispettivo libro sociale.
Cura la preparazione, la stesura e l’interpretazione dei decreti, delle ordinanze e delle risoluzioni, custodisce ed interpreta lo Statuto.
La cancelleria è la segreteria unica di tutti gli organi associativi.

Articolo 20. Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione contabile ed economica dell’Associazione secondo le indicazioni del Consiglio Organizzativo e le direttive della Corte dei Conti, ove istituita.
Il Tesoriere e/o un altro Consigliere Organizzativo possono essere delegati dal Direttore Organizzativo all’effettuazione di pagamenti, riscossioni ed a operare sui conti intestati all’Associazione.

Articolo 21. Corte dei Conti
L’Assemblea dei soci può istituire la Corte dei Conti eleggendone i tre componenti.
I magistrati contabili durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alla loro probità, competenza, imparzialità ed indipendenza da tutti gli organi associativi. Il ruolo di magistrato contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. I magistrati contabili eleggono il Presidente della Corte. Possono assistere, se invitati, alle riunioni del Consiglio Organizzativo.
La Corte, ove istituita, controlla la gestione contabile ed economica dell’Associazione e redige la relazione sui rendiconti predisposti dal Consiglio Organizzativo.
Gli atti ufficiali della Corte dei Conti sono denominati direttive.

Articolo 22. Tribunale Arbitrale
L’Assemblea dei soci può istituire il Tribunale Arbitrale eleggendone i tre componenti.
Gli arbitri durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alla loro probità, competenza, imparzialità ed indipendenza da tutti gli organi associativi. Il ruolo di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. Gli arbitri eleggono il Presidente del Tribunale.
Fermo restando il diritto del singolo socio di adire l’autorità giudiziaria, il Tribunale Arbitrale, ove istituito, giudica sulle controversie e sui conflitti di carattere associativo insorti tra soci, tra organi associativi, tra soci ed organi associativi.
Un regolamento predisposto dal Consiglio Organizzativo ed approvato dall’Assemblea dei soci stabilisce le modalità di funzionamento, i criteri di giudizio ed il valore delle decisioni del Tribunale Arbitrale.
I provvedimenti ufficiali del Tribunale Arbitrale sono denominati sentenze.

Articolo 23. Delegati Territoriali
Il Direttore Organizzativo, sentito il Cancelliere, può nominare e revocare Delegati Territoriali che rappresentano e curano gli interessi di OTRA in una determinata area geografica.
I Delegati Territoriali dipendono funzionalmente dal Cancelliere.

Articolo 24. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento, l’Assemblea dei soci designerà uno o più liquidatori esterni all’Associazione, al fine di devolvere tutti i beni ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25. Regolamenti
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno eventualmente essere disposte con regolamenti predisposti dal Consiglio Organizzativo ed approvati dall’Assemblea dei soci.

Articolo 26. Rinvio interpretativo
Per interpretare il presente Statuto si rinvia, per quanto compatibili: alla Costituzione della Repubblica Italiana, al codice civile italiano, ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, internazionale e dell’Unione Europea.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I
I soci fondatori dell’Associazione sono, salvo rinuncia, Consiglieri Organizzativi, fino allo scadere del primo triennio di mandato. Possono essere immediatamente rieletti in tutto od in parte.

II
Entro il 12 gennaio 2013, il Consiglio Organizzativo è autorizzato a modificare il presente Statuto deliberando a maggioranza assoluta.

III
I soci fondatori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la costituzione dell’Associazione, la richiesta del codice fiscale, la registrazione dell’atto costitutivo e del presente Statuto presso l’Agenzia delle Entrate. Tali spese devono essere regolarmente documentate.